Competenze
Ai sensi del D.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL) la Giunta Comunale è un organo di governo qualificabile come organo collegiale a carattere esecutivo. Come disposto dall'art. 47, comma 1, TUEL, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di assessori. Ogni assessore si occupa di un determinato settore dell'attività amministrativa del comune. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, che li può scegliere anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale (art 47, commi 3 e 4, TUEL ). Tra gli assessori il Sindaco nomina un Vicesindaco, il quale ha il compito di sostituire il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio della funzione. Gli assessori possono inoltre essere revocati dal sindaco (art. 47, comma 4, TUEL).
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio. In generale si può affermare che compie tutti quegli atti di amministrazione che non sono riservati al Consiglio (cui spettano invece gli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo). La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali, con le quali esprime le proprie decisioni. Si ricorda che la Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolgendo inoltre attività propositive (art. 48, comma 2, TUEL). Tra le attività propositive, trasmette la proposta di bilancio, che necessita dell'approvazione del Consiglio. E' di competenza della Giunta, inoltre, l'adozione dei regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026, 09:49