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Disposizioni anticipate di trattamento - (DAT)

Servizio attivo

DAT

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere

La legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La legge, infatti, si limita a prevedere che questi sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario, dunque, è il garante del rispetto delle volontà rese dalla persona che lo ha designato, volontà che il medico è tenuto a rispettare. Il contributo del fiduciario è di particolare rilevanza nel caso in cui il medico ritenga necessario disattendere le DAT: ciò potrà avvenire sia nel caso in cui esse appaiano palesemente incongrue sia nel caso in cui sussistano terapie nuove, magari non prevedibili al momento della espressione del cosiddetto testamento biologico, in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In tali casi, dunque, il medico potrà agire in difformità dalle DAT solo col consenso del fiduciario. In caso di disaccordo tra medico e fiduciario si renderà tuttavia necessario il pronunciamento del giudice tutelare.
La nomina del fiduciario non è obbligatoria. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

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Descrizione

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite testamento biologico o biotestamento, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e di esprimere il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.

In sostanza si può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).

La Legge raccomanda di acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte contenute nelle DAT.

 

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Come fare

L'espressione di queste volontà avviene tramite la redazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (o "testamento biologico" o "biotestamento"). 

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
• atto pubblico
• scrittura privata autenticata
• scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, dove istituito (vedi circolare del Ministero dell’interno) ovvero presso gli uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero.

Potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. (comma 7, dell’art . 4).

L'Ufficio di Stato Civile non partecipa in alcun modo alla redazione delle disposizioni e non fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse, ma si limita a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità della persona ed alla residenza nel comune di Porto Torres. La forma della DAT è libera e la redazione compete al disponente. All'atto formale del deposito della DAT l'Ufficiale dello Stato Civile emette formale ricevuta che fornisce al disponente.  La ricevuta potrà anche essere apposta su una copia della DAT consegnata che verrà restituita al disponente trattenendo l'originale in deposito.

Si informa che la DAT redatta con scrittura privata di cui alla Legge 22/12/2017, n. 219 non può essere autenticata dall'incaricato del sindaco (Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, ex art. 21) in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 riserva unicamente la possibilità di autenticare le istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione (art. 21 e 38) oppure le dichiarazioni sostitutive riguardanti fatti, qualità personali e stati e non già le manifestazioni di volontà quali le DAT e tanto meno le scritture private, come quelle previste dalla Legge 22/12/2017, n. 219, art. 4.

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Cosa serve

  • copia della dat

  • copia del documento di riconoscimento del disponente

  • copia della tessera sanitaria del disponente

  • dichiarazione sostitutiva firmata dal disponente e dal fiduciario

  • modulo di consenso

  • copia del documento di riconoscimento del fiduciario

  • copia della tessera sanitaria del fiduciario

 

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Cosa si ottiene

Alla consegna l'istanza viene protocollata e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

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Tempi e scadenze

Le DAT possono essere rinnovate, modificate o revocate in ogni momento, con le medesime forme indicate per la redazione.

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Contatti Utili

Ultimo aggiornamento: 22 agosto 2025, 10:35

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